Contro la mala movida a Messina il Sindaco firma nuova ordinanza

Il provvedimento si è reso necessario per gestire in sicurezza la movida nel territorio comunale intervenendo in particolare sulla vendita di bevande alcoliche.

Data :

17 luglio 2024

Contro la mala movida a Messina il Sindaco firma nuova ordinanza
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Descrizione

“La nuova ordinanza sindacale N. 121 del 16 luglio 2024 è frutto degli esiti dei confronti in sede di riunioni del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, di sedute della Commissione consiliare competente e dell’ascolto delle esigenze delle associazioni di categoria e dei cittadini che hanno determinato la volontà di armonizzare gli orari di diffusione delle emissioni sonore con l’indicazione del rispetto della normativa acustica, ma soprattutto di intervenire con particolare riguardo sulla vendita di bevande alcoliche per gestire in sicurezza la movida al fine di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressive, o peggio di inaudita violenza come fatti recenti hanno dimostrato”, così il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro spiegano le ragioni della nuova ordinanza. “Siamo certi che la movida sia un valore, sia dal punto di vista sociale che economico, ma siamo altrettanto certi che solo in un quadro di regole chiare questo valore possa esprimersi completamente, potendo convivere con le esigenze di tutti per il bene e nell’interesse della Città”, concludono il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro. 

Infatti, il nuovo provvedimento dispone restrizioni sulla vendita di alcolici e superalcolici così di seguito indicati:

  • dalle ore 21, è proibito agli esercizi di vicinato, compresi minimarket, negozi tradizionali e supermercati, la vendita di superalcolici;
  • consentita sino alle ore 00.00, sempre agli esercizi di vicinato, compresi minimarket, negozi tradizionali e supermercati, l’attività di vendita solo ed esclusivamente di bevande con contenuto alcolico inferiore al 5 per cento, come previsto dalla normativa;
  • divieto ASSOLUTO dopo le ore 02.00 e sino alle ore 7.00, di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici per tutte le attività commerciali, compresi i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S.

Il divieto di vendita è esteso anche per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24 che insistono nel territorio comunale che sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 22.30 e sino alle ore 7.00.

Il Sindaco ha stabilito poi che i gestori dei locali sono tenuti a vigilare attentamente nelle aree antistanti le strutture con personale qualificato che dovrà altresì agevolare in sicurezza il deflusso dei partecipanti alle serate, al fine di prevenire e limitare possibili situazioni che possano recare disturbo alla quiete pubblica; nonché segnalare prontamente alle forze dell'ordine qualsiasi episodio di violenza o problemi di decoro e ordine pubblico.

Inoltre, rispetto alla precedente ordinanza N. 92 del 31 maggio 2024, è stata reintrodotta l’attività denominata karaoke, ma con determinati accorgimenti: i locali siti nel centro storico e nei luoghi cittadini di pregio architettonico e culturale potranno effettuare attività di karaoke ma solo ed esclusivamente all’interno dei locali, a porte e finestre chiuse, - quindi non dehors - .  In ogni caso, gli esercenti devono garantire che i locali siano insonorizzati ed essere muniti di apposita perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, attestante la valutazione di impatto acustico nel rispetto dei limiti di legge e regolamenti vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; mentre i locali insistenti lungo i litorali nord e sud della città e nelle zone collinari è consentito il karaoke all’interno della perimetrazione del locale, sempre e comunque secondo quanto stabilito nella perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato, senza diversa amplificazione. Infine è stata posticipata di mezz’ora l’attività musicale sia per i pubblici esercizi che per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S..

In allegato è consultabile l’Ordinanza sindacale.

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Numero progressivo

N. 682
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Allegati

OS 121 ARMONIZZAZIONE ORARI MOVIDA

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