Descrizione
Le elettrici e gli elettori non ambulanti iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici che non sono accessibili mediante sedi a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale comunale allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. ( L. n. 15/91 art. 1)
Le sedi prive di barriere architettoniche sono attrezzate in modo da agevolare le elettrici e gli elettori non deambulanti nella manifestazione del voto in assoluta segretezza.
Gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.
Documentazione da presentare
Per poter votare in sedi prive di barriere, oltre alla tessera elettorale, le persone non deambulanti devono presentare:
- una certificazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria anche in precedenza e per altri scopi
oppure - una copia autentica della patente di guida speciale.
Da tale documentazione deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
L’azienda sanitaria locale nei 3 giorni precedenti le consultazioni elettorali, da GIOVEDI’ 6 GIUGNO A SABATO 8 GIUGNO 2024 garantisce la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o per votare con l’assistenza di un accompagnatore. (art. 29 L.104/92)
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Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2024, 19:30