Descrizione
Con ordinanza sindacale sono stati disposti, a tutela della salute di un soggetto affetto da favismo, i divieti di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli), per un raggio di 300 metri, e di vendita degli stessi prodotti alimentari anche in forma ambulante per un raggio di 150 metri in linea d’aria dal luogo di lavoro di una società con sede presso il Centro commerciale di Tremestieri. La disposizione sindacale stabilisce inoltre, a spese dei proprietari, l'estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose eventualmente già presenti nelle aree. La vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, nell'area di 150 metri dalla residenza può essere effettuata solo a condizione che nell'esercizio commerciale, anche ambulante, sia esposto, bene in vista, un cartello che segnali al cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo la presenza di leguminose fresche. Il Corpo della Polizia municipale dovrà procedere al controllo e vigilanza nei confronti di coloro che non ottemperino alle misure disposte, con denuncia all’Autorità giudiziaria in conformità all'art. 650 del Codice Penale, e provvedere allo smantellamento coattivo di eventuali coltivazioni, a spese delle parti interessate ai terreni, con il supporto operativo del dipartimento Autoparco.
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Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2024, 13:13