Messina Street Food Fest: divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine

Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e in lattine durante la manifestazione Messina Street Food Fest, che si terrà a piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre.

Data :

9 ottobre 2023

Messina Street Food Fest: divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine
Municipium

Descrizione

Il sindaco Federico Basile, a tutela del decoro e della sicurezza urbana ha firmato l’Ordinanza n. 214 del 9 ottobre 2023, che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% nonchè la vendita e somministrazione  di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo, di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale.

Il provvedimento è stato adottato “a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica, per evitare i comportamenti di irresponsabilità e intemperanza, che potrebbero manifestarsi nelle ore serali e notturne, determinando gravi danni all’incolumità fisica delle persone e e alla sicurezza del territorio comunale”. Ma non solo, ha anche l’obiettivo di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi, di illegalità e di violenza, anche legati all'abuso di alcool.

A tal fine, il medesimo divieto è esteso ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe a piazza Cairoli, i quali sono tenuti  a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche secondo il seguente calendario: dalle ore 16 di giovedì 12 ottobre sino alle ore 02.00 di venerdì 13; dalle ore 16 del 13 ottobre sino alle ore 02.00 del 14 ottobre; dalle ore 16 del 14 ottobre alle ore 02.00 del 15 ottobre; e dalle ore 16 del 15 ottobre sino alle ore 02.00 del 16 ottobre.

Pertanto, i titolari o gestori di esercizi pubblici e tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, hanno il divieto di vendere, in loco o per asporto, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattina di qualsiasi forma o dimensione. La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso; e l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica di procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi dei contenitori.

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. 

 

In allegato l’Ordinanza

 

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Numero progressivo

N. 986
Municipium

Allegati

OS n 214 2023

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