Accordi di separazione consensuale e divorzio.

Accordi di separazione consensuale e divorzio. Avvio del procedimento (Art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge 10-11-2014, n. 162).

Ultima modifica 15 maggio 2023

Argomenti :
Matrimonio

Accordo da sottoscrivere davanti all’ufficiale di Stato Civile

Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Requisiti

Competenza dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Documentazione

Modulistica di autocertificazione per l’avvio della pratica e acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria

Costi per l’utente

Diritto di segreteria € 16,00, pagamento da fare con:
–  Versamento C/C Postale 14063986 Intestato Comune di Messina Servizio di Tesoreria entrate
– Bonifico bancario IBAN: IT89N0200816511000300034781
– online con pagamento spontaneo sul sistema di pagamento PagoPa 
Causale:

  • Diritto fisso per separazione
  • Scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio
  • Modifica condizioni di separazione o divorzio

Come si avvia il procedimento

Avvio del procedimento su istanza di parteL’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
– Celebrazione del matrimonio in forma civile
– Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
– Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
– NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi)Inoltre
– L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
– Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
– Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
– In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Come si chiude il procedimento / atto conclusivo

Le fasi dell’accordo:
– prenotazione di appuntamento;
– il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00
– entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
– Quando la documentazione richiesta acquisita d’ufficio o presentata dalle parti è completa verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
– l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
– nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;
– La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
– La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Riferimenti normativi

Legge 01 dicembre 1970,n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U.n. 306 del 03/12/1970) e successive modificazioni L.6 maggio 2015 n.55.Decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U.n. 261 del 10-11-2014- Supp. Ordinario n.84).

Accordo da sottoscrivere davanti all’ufficiale di Stato Civile

A chi rivolgersi

Stato Civile Atti Correnti
prenotazione su appuntamento :
telefono 090772 2375 /2376/2377

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