Accordi di separazione consensuale e divorzio.
Accordi di separazione consensuale e divorzio. Avvio del procedimento (Art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge 10-11-2014, n. 162).
Ultima modifica 15 maggio 2023
Accordo da sottoscrivere davanti all’ufficiale di Stato Civile
Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Requisiti
Documentazione
Costi per l’utente
Diritto di segreteria € 16,00, pagamento da fare con:
– Versamento C/C Postale 14063986 Intestato Comune di Messina Servizio di Tesoreria entrate
– Bonifico bancario IBAN: IT89N0200816511000300034781
– online con pagamento spontaneo sul sistema di pagamento PagoPa
Causale:
- Diritto fisso per separazione
- Scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio
- Modifica condizioni di separazione o divorzio
Come si avvia il procedimento
– NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi)Inoltre
– L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
– Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
– Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
– In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
Come si chiude il procedimento / atto conclusivo
Le fasi dell’accordo:– prenotazione di appuntamento;
– il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00
– entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
– Quando la documentazione richiesta acquisita d’ufficio o presentata dalle parti è completa verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
– l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
– nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;
– La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
– La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Riferimenti normativi
Legge 01 dicembre 1970,n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U.n. 306 del 03/12/1970) e successive modificazioni L.6 maggio 2015 n.55.Decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U.n. 261 del 10-11-2014- Supp. Ordinario n.84).Accordo da sottoscrivere davanti all’ufficiale di Stato Civile
A chi rivolgersi