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Descrizione
Per motivi di ordine e sicurezza ed a tutela della incolumità pubblica con Ordinanza Sindacale n. 109, di oggi, 2 settembre 2022, è stato disposto il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l’uso di spray al peperoncino all’interno dello Stadio “Franco Scoglio” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio del Campionato Nazionale di Calcio Serie C che si terranno durante la stagione calcistica 2022/2023. Il divieto è in vigore da 3 ore prima e 2 ore dopo lo svolgimento di ciascuno incontro calcistico. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione della suddetta ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
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Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2023, 01:34