Descrizione
Per motivi di ordine e sicurezza ed a tutela della incolumità pubblica con ordinanza sindacale n. 203 del 19. 09.2023 è stato disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l’uso di spray al peperoncino all’interno dello stadio “Franco Scoglio” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio del Campionato nazionale di calcio Serie C che si terranno durante la stagione calcistica 2022-2023.
Il divieto è in vigore da 3 ore prima e 2 ore dopo lo svolgimento di ciascun incontro calcistico.
Il medesimo divieto è valevole anche per i titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe all’impianto sportivo, i quali sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche a partire, da 3 ore prima a 2 ore dopo, lo svolgimento di ogni incontro calcistico in calendario per la stagione 2023-2024.
Il provvedimento ordina altresì, che la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso. Infine, gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica devono procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi degli stessi contenitori.
Pertanto, i titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione della suddetta ordinanza sindacale.
L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
In allegato l'ordinanza
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Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2023, 15:45