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Descrizione
Con ordinanza Sindacale n. 170 è stato disposto sino al 10 gennaio di ogni anno il divieto di fare esplodere “botti” e/o petardi e/o mortaretti di qualsiasi tipologia in luoghi coperti o all’aperto, sia pubblici che privati, all’interno e in prossimità di condomini, scuole, ospedali, case di cura, comunità di recupero varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa in atto vigente che regola la materia. Non è consentito raccogliere eventuali artifici rimasti inesplosi a seguito dell’eventuale inosservanza di quanto vietato e comunque affidare ai minorenni prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego comportando situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro. Per la violazione dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative secondo l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00 per un importo compreso da 25 a 500 euro e il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981.
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Allegati
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Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2023, 02:11