Descrizione
Il Sindaco del Comune di Messina ha firmato l’Ordinanza n. 68/2025 per fronteggiare l’emergenza causata dalla presenza della processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) nelle aree verdi del territorio comunale. Questa misura si rende necessaria in seguito all’aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini e degli uffici competenti, che denunciano una crescente infestazione del parassita, noto per i gravi danni che può arrecare a conifere come pini e cedri, e per i rischi che comporta per la salute pubblica e degli animali domestici, a causa dei peli urticanti delle larve. L’ordinanza sindacale stata emanata in attuazione del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021, intitolato “Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali”, il quale stabilisce che, a partire dal 7 dicembre 2021, la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria esclusivamente nei territori in cui sia stata adottata un’apposita ordinanza comunale o dove il regolamento del verde urbano preveda misure specifiche per la gestione di tale infestazione. Pertanto, i Comuni hanno la facoltà di adottare provvedimenti finalizzati a limitare la diffusione dell'insetto e a contenere i rischi per la salute pubblica e animale.
Il provvedimento si rivolge in particolare a:
- Proprietari di aree verdi e boschive;
- Amministratori di condominio che gestiscono aree verdi private nel territorio comunale.
Obblighi per i cittadini e gestori di aree verdi
Tutti i proprietari, conduttori e amministratori di aree verdi, giardini e boschi ricadenti nel territorio del Comune di Messina sono obbligati a:
- Effettuare controlli periodici sugli alberi, con particolare attenzione a pini (silvestri, neri, marittimi, domestici) e cedri;
- Provvedere alla rimozione immediata di eventuali nidi di processionaria, mediante taglio dei rami infestati e loro distruzione in sicurezza, utilizzando dispositivi di protezione individuale (DPI).
Se la rimozione meccanica non è possibile per motivi tecnici (es. alberi troppo alti, zone trafficate, terreni impervi), è consentito:
- L’uso di trattamenti fitosanitari con prodotti autorizzati;
- L’installazione di trappole a feromoni o trappole adesive lungo il tronco degli alberi.
Responsabilità degli interventi
Aree pubbliche: l’intervento è di competenza del Comune o dell’ente locale responsabile.
Aree private: la responsabilità ricade su proprietari, conduttori e amministratori, i quali devono effettuare controlli regolari; nonché provvedere alla rimozione dei nidi rivolgendosi, se necessario, a ditte specializzate, adottando tutte le precauzioni per evitare il contatto con i peli urticanti.
Il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli sottolineano l’importanza della collaborazione tra cittadini e amministrazione: “Il Comune di Messina è impegnato a contrastare la diffusione della processionaria nelle aree verdi pubbliche di propria competenza, ma è fondamentale che anche i privati facciano la loro parte. La gestione delle infestazioni presenti su terreni o aree verdi di proprietà privata è una responsabilità che non può essere ignorata. Solo con un’azione congiunta sarà possibile proteggere l’ambiente urbano, la salute dei cittadini e degli animali”.
Il provvedimento dispone inoltre che è vietato abbandonare o depositare rami infestati su suolo pubblico o presso le isole ecologiche e le spese per gli interventi sono a carico dei proprietari o conduttori delle aree interessate. L’ordinanza resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Infine, il Sindaco demanda al Corpo di Polizia Municipale di effettuare i controlli e verificare il rispetto dell’ordinanza. In caso di inadempienza, saranno applicate sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00.
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Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2025, 16:45